“GODOIT”
Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza stipulata tra
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, Piazza Trento n. 8 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)
e
GODOIT S.r.l. con sede legale in Viale Monte Nero, 7 – 20135 Milano – P.IVA 10905760962
(di seguito per brevità – Contraente)
a favore clienti della Contraente, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile
Edizione 20.04.2021
INDICE
NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 12
RECLAMI 13
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 1
ALLEGATO A – GLOSSARIO 1
NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI
Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.
Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell’esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l’art. 1910 del Codice Civile.
L’art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l’Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l’Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.
Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.
Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l’art. 2952 del Codice Civile.
Per le Garanzie diverse dall’Assistenza, in caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Es: se l’Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all’Indennizzo.
Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO
In Italia ricevi l’Indennizzo in Euro. Se chiedi l’Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all’Unione Europea, ma che non hanno l’Euro come moneta, Europ Assistance calcola l’indennizzo convertendo in Euro l’importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l’indennizzo in base al valore dell’Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.
Art. 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Devi far conoscere a queste persone l’Informativa sul trattamento dei dati e farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Che cosa è assicurato?
Art. 6. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le Garanzie di seguito elencate sono limitate ai sinistri avvenuti durante la partecipazione all'evento “La Pista”.
A) GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le Prestazioni di seguito descritte sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
1. CONSULENZA MEDICA
Se mentre usi il Veicolo hai un incidente che ti provoca un Infortunio e hai bisogno di valutare il tuo stato di salute, telefona alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa ti metterà a disposizione i suoi medici per un parere medico telefonico.
I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.
Questo parere non è una diagnosi.
Puoi richiedere questa Prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA
Se dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA hai bisogno di una visita, telefona alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa manderà nel luogo in cui abiti un medico scelto e convenzionato con Europ Assistance.
Se nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa ti trasporterà in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato purché si trovi entro 100 Km di percorrenza.
Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.
L’orario per l’erogazione della prestazione è il seguente:
• da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
• il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.
B) GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
B.1) INFORTUNI
Europ Assistance, ti garantisce fino al massimale di Euro 10.000,00, gli Infortuni che ti possono capitare durante la guida del Veicolo, e che possono causare una invalidità permanente o la morte.
Sono compresi in Garanzia anche gli infortuni che ti possono capitare durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico e gli Infortuni causati da:
a. asfissia non di origine morbosa;
b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. annegamento;
d. folgorazione;
e. assideramento o congelamento;
f. colpi di sole, di calore o di freddo;
g. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
h. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
i. infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
j. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
k. infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che tu non vi abbia preso parte attiva;
l. Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche e Infortuni dovuti all’azione del fulmine;
m. Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili e Infortuni derivanti da valanghe.
B.2) MORTE
Europ Assistance paga la somma assicurata anche se tu dovessi morire in conseguenza dell’infortunio entro due anni dal giorno dello stesso. Europ Assistance paga la somma assicurata agli eredi legittimi o testamentari.
L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello per l’invalidità permanente.
Se tu dovessi morire in seguito all’infortunio per cui hai ricevuto il pagamento dell’indennizzo per Invalidità Permanente e se la somma assicurata per il caso morte fosse superiore a quella già pagata per Invalidità Permanente i tuoi eredi legittimi o testamentari avrebbero diritto a ricevere soltanto la differenza tra l'indennizzo per il capitale morte e quello per invalidità permanente.
B.3) MORTE PRESUNTA
Se a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione il tuo corpo non viene ritrovato e si presume tu sia morto, Europ Assistance paga agli eredi legittimi o testamentari la somma assicurata per il caso di morte.
Il pagamento dell’indennizzo avviene dopo che è trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata la tua esistenza in vita, Europ Assistance ha diritto di agire sia nei confronti dei beneficiari, sia nei tuoi confronti per la restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta potrai far valere i tuoi diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.
B.4) INVALIDITA’ PERMANENTE
L’Indennità da Infortunio ti viene pagata soltanto se l’invalidità si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Attenzione!
È prevista una Franchigia. Consulta l’art. “limitazione delle Garanzie” della Sezione II “Esclusioni e limitazioni delle Garanzie”, paragrafo “Ci sono limiti di copertura?”.
B.5) CALAMITA’ NATURALI
Sono compresi nella Garanzia Infortuni anche gli Infortuni che ti derivano da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per l'intero evento. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano questo limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
B.6) INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che hai subito fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insurrezione.
C) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti, non potrà superare i massimali previsti.
La garanzia è prestata è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00.
C.1) SPESE MEDICHE
Se a seguito di infortunio avvenuto durante la partecipazione all’evento “LA PISTA” e all’interno del circuito privato, dovessi sostenere Spese mediche/farmaceutiche/ ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, dovrai sempre contattare la Struttura Organizzativa che provvederà alla presa a carico delle spese mediche/ospedaliere/ farmaceutiche necessarie.
Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa.
In assenza di ricovero, le Spese mediche/ospedaliere/ farmaceutiche saranno prese a carico o rimborsate, purché autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio stesso, fino alla concorrenza di Euro 500,00 nel limite del massimale previsto in Polizza.
Nel massimale sono comprese:
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
Il rimborso verrà effettuato a condizione che l’infortunio e/o la malattia improvvisa comportino la presa a carico da parte della Struttura Organizzativa di spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche per cure rese necessarie dall’evento stesso.
Attenzione!
E’ prevista una Franchigia. Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione II “Esclusioni e limitazioni delle Garanzie”, paragrafo “Ci sono limiti di copertura?”.
D) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (Opzionale)
Europ Assistance ti tiene indenne di quanto sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione del veicolo (esclusi quindi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale), sino alla concorrenza del massimale sotto riportato.
Per Sinistro Euro 200.000,00
con il limite per persona Euro 200.000,00
con il limite per danni a cose e animali Euro 50.000,00
Attenzione!
Per quanto riguarda i danni a cose e animali è prevista una Franchigia. Consulta l’art. “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione II “Esclusioni e limitazioni delle Garanzie”, paragrafo “Ci sono limiti di copertura?”.
Dove valgono le garanzie?
Art. 7. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie sono valide per i Sinistri che si verificano nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
Quando cominciano le coperture e quando finiscono?
Art. 8. - DECORRENZA E DURATA
Le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente comunica il tuo nominativo a Europ Assistance e hanno una durata pari/uguale all’abbonamento acquistato dalla Contraente (30 giorni massimo 4 ingressi oppure 60 giorni massimo 6 ingressi). È escluso ogni tacito rinnovo.
• EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza sempre che siano dovute a fatti accaduti durante lo stesso periodo e denunciati entro due anni dal verificarsi dell’evento che lo ha generato, purché tale evento sia accaduto nel periodo di validità di questa polizza.
Se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Se questa Polizza ne sostituisce un’altra stipulata con Europ Assistance per lo stesso rischio e con la stessa disciplina dell’efficacia temporale della Garanzia, senza soluzione di continuità, la Garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza, anche se originate da fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
Che cosa non è assicurato?
Art. 9. - ESCLUSIONI
• ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE
A) GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:
a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b) pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
c) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) tuo dolo;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g) malattia;
h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
i) tentato suicidio o suicidio.
B) GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono esclusi dalla Garanzia:
a) gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b) gli Infortuni avvenuti quando sei in stato di ubriachezza, hai abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni ti sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
f) gli Infortuni da te sofferti in conseguenza di tue azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
g) gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione;
h) gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini non dovute ad eventi traumatici;
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
C) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Sono esclusi dalla Garanzia:
a) gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b) gli Infortuni avvenuti quando sei in stato di ubriachezza, hai abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c) gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
f) gli Infortuni da te sofferti in conseguenza di tue azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
g) gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
h) gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini non dovuti ad eventi traumatici;
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
D) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Sono esclusi i danni:
a) alle cose che detieni a qualsiasi titolo;
b) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
c) derivanti in occasione di gare e competizioni;
d) derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e) derivanti dalla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle, Downhill);
f) inerenti all’esercizio di attività ciclistica professionale;
g) derivanti da quanto non specificato nell’ “Oggetto dell’Assicurazione” – lettera D “Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi”.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 10. - SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni
https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Art. 11. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
A) GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non è responsabile dei danni:
causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza;
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.
B) GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• LIMITI DI ETÀ
Non puoi essere assicurato se hai compiuto 75 anni di età.
Se compi 75 anni in corso di Polizza, le garanzie sono valide fino alla scadenza della Polizza stessa.
• FRANCHIGIA ASSOLUTA SULL’INVALIDITÀ PERMANENTE
Sul capitale assicurato per Invalidità Permanente è applicata la franchigia assoluta del 5% assorbile dopo il 20%. Pertanto, sul capitale assicurato per Invalidità permanente pari od inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l’indennizzo viene riconosciuto solo per la percentuale in più rispetto 5%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l’indennizzo ti viene pagato senza nessuna franchigia.
Se a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, riporti postumi invalidanti superiori al 60%, Europ Assistance ti paga l’intera somma assicurata.
• RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia in tuo favore o in favore dei tuoi eredi al suo diritto di richiedere quanto pagato per l’indennizzo all’eventuale soggetto responsabile del tuo infortunio.
C) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
• LIMITI DI ETÀ
Non puoi essere assicurato se hai compiuto 75 anni di età.
Se compi 75 anni in corso di Polizza, le garanzie sono valide fino alla scadenza della Polizza stessa.
• FRANCHIGIA
La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 50,00 per Sinistro.
• RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia in tuo favore o in favore dei tuoi eredi al suo diritto di richiedere quanto pagato per l’indennizzo all’eventuale soggetto responsabile del tuo infortunio.
D) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, figli di tutti i soggetti assicurati nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente e i possessori di abbonamento a “La Pista”.
• FRANCHIGIA
Per quanto riguarda i danni a cose e animali è prevista una Franchigia di Euro 300,00 per Sinistro.
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE
Che obblighi hai e che obblighi ha l’impresa?
Art. 12. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
A) GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di Sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:
800.905.336 valido per telefonate dall’Italia
(+39) 02.58.24.57.20 valido per telefonate dall’Italia e dall’estero
Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
B) GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
In caso di sinistro devi fare la denuncia, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hai avuto la possibilità. Per fare la denuncia:
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it (sezione “apri o consulta un sinistro”) e segue le istruzioni
oppure
- scrivi una lettera ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni
Nella denuncia devi indicare:
1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all’originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell’evento.
Tu o, in caso di morte, i tuoi beneficiari dovete consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale all’indennizzo. In questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
C) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
In caso di sinistro devi fare la denuncia, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hai avuto la possibilità. Per fare la denuncia:
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it (sezione apri o consulta un sinistro) e segue le istruzioni
oppure
- scrivi una lettera ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Rimborso Spese Mediche da Infortunio
Nella denuncia devi indicare:
1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all’originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell’evento;
5. originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse.
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale all’indennizzo. In questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
D) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
In caso di Sinistro devi fare la denuncia entro e non oltre tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia:
- accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it (sezione “apri o consulta un sinistro”) e segui le istruzioni
oppure
- scrivi una lettera ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. Sulla busta scrivi “Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia R.C.”
Nella denuncia devi indicare:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- le circostanze dell’accaduto.
Europ Assistance, per poter procedere alla definizione del Sinistro, potrà richiederti ulteriore documentazione, che sarai tenuto ad inviarle.
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale al risarcimento. In questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 1915 Codice Civile italiano: l’articolo spiega cosa succede all’Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.
L’assicuratore è tenuto a indennizzare l’Assicurato di una somma pari al danno che l’Assicurato ha subito.
Se l’Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l’assicuratore può non pagarlo.
Se l’Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l’assicuratore può pagarlo di meno.
Art. 13. - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
• PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO (Valido per tutte le Garanzie ad eccezione della Garanzia Assistenza)
Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l’operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l’Indennizzo/rimborso/risarcimento che è dovuto e te lo comunica.
Europ Assistance paga entro 20 giorni da questa comunicazione.
Per le Garanzie Infortuni del conducente e Rimborso Spese Mediche da Infortunio, in caso di morte per cause diverse da quelle che hanno provocato l’invalidità permanente, prima che Europ Assistance abbia potuto fare i dovuti accertamenti, i tuoi aventi diritto o eredi legittimi/testamentari avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante consegna ad Europ Assistance di altra documentazione necessaria per accertare la stabilizzazione dei postumi.
B) GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
• CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance ti paga l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio.
L’indennizzo per l’Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di adesione alla presente polizza.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla tua professione. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi/arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Se sei mancino, le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Se al momento dell’infortunio tu non sei fisicamente integro e sano Europ Assistance ti indennizza soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
• VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE
L’importo che ti viene pagato è calcolato secondo le regole indicate negli articoli precedenti.
In caso ti trovi in disaccordo sulle valutazioni mediche che hanno portato al calcolo del danno, puoi nominare per iscritto un medico di tua fiducia. Europ Assistance nominerà il proprio medico. I due medici si incontreranno nelle sedi dell’istituto di Medicina Legale del Comune più vicino alla tua residenza.
Se i medici indicati da te e da Europ Assistance non si accordano sulla nomina del terzo medico, interviene il Consiglio dell’Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio che provvederà alla nomina.
Tu ed Europ Assistance pagate ognuno il proprio medico e dividete a metà quelle del terzo.
Il Collegio Medico prenderà le decisioni secondo la maggioranza dei voti e saranno obbligatorie per tutte le parti coinvolte.
D) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
• GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all’azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non siano designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
800.905.336 - 02.58.24.57.20
Dovrai dare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201
Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.
Se non sei soddisfatto dell’esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
• Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
• Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali .
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla Polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni che, potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati .
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
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Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni , utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio dal contraente di Polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opporti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali”. Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.
Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
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Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
ALLEGATO A – GLOSSARIO
ASSICURATO: cliente della Contraente che acquista l'abbonamento mensile/bimestrale a “La Pista”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l’Assicurato, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell’Assicurato e di Europ Assistance.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE: Clausole della Polizza che disciplinano, tra l’altro, il pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.
CONTRAENTE: GODOIT S.r.l. con sede legale in Viale Monte Nero, 7 – 20135 Milano – P.IVA 10905760962, che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri clienti.
EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
FRANCHIGIA: parte dell’indennizzo, stabilito nella Garanzia, che rimane a carico dell’Assicurato.
GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.
INCIDENTE: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.
INDENNIZZO: somma di denaro dovuta da Europ Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provochino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INVALIDITA’ PERMANENTE: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.
POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato a favore dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni generali di Assicurazione per la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione.
PRESTAZIONE: l’aiuto materiale dato all’Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.
SIMPLO: documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.
VEICOLO: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì compresi i monopattini, le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem.